E’ stata pubblicata, sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, la prima Circolare dell’anno 2021, diramata  il 28 gennaio scorso.

La Circolare n. 1/2021 ha ad oggetto i valori minimi e massimali retributivi e contributivi per l’anno 2021 per il lavoro subordinato; la rateazione debiti contributivi; alcune precisazioni sulla “decontribuzione sud”; e la contribuzione volontaria 2021.

Riportiamo il testo della Circolare, con le relative tabelle:

Circolare n. 1 del 28/01/2021

SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE 

OGGETTO:

a) Gestione sostitutiva dell’ago (lavoro subordinato) – valori minimi e massimali retributivi e contributivi per l’anno  2021;

b)  Rateazione debiti contributivi;

c)   Decontribuzione sud – precisazioni;

d)  Contribuzione volontaria 2021;

e)  Aggiornamenti procedura  dasm.

A) GESTIONE SOSTITUTIVA  A.G.O.  (LAVORO DIPENDENTE) –  MINIMI  RETRIBUTIVI  E CONTRIBUTIVI  PER IL  2021

Come noto, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1 D.L. n. 338/1989 convertito in legge n.389/1989).

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, con norma interpretativa  (art.2 – comma 25 – della legge n. 549/1995) è stato disposto che: “l’art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.”

Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG e –  limitatamente al settore  giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale -il contratto stipulato tra la FNSI e l’Aeranti-Corallo.

Il legislatore ha previsto, comunque, un valore minimo di retribuzione ai fini dell’imposizione contributiva che deve essere rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. Tale valore minimo è pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo di pensione INPS (art.7 del D.L. n. 463/1983).

L’ISTAT, con comunicato del 18/01/2021, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2019 ed il 2020 nella misura del – 0,3%. In caso di indice negativo, l’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015  ha disposto che la percentuale di adeguamento non possa essere inferiore a zero.

Di conseguenza, si segnala che i minimali retributivi previsti  dall’art. 7 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in legge n. 638/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1/01/2021, non sono rivalutati e risultano, quindi, confermati nella misura già prevista nell’anno 2020.

In relazione ai rapporti di lavoro regolati dall’art. 2 o 12 del CNLG  Fieg/Fnsi (qualifica di collaboratore  o corrispondente) – che non sono legati alla presenza quotidiana ed al rispetto di turni ed orario di lavoro –  le contribuzioni dovute all’INPGI, fatti salvi i casi di assunzione o cessazione in corso di mese, non potranno essere determinate  su retribuzioni  inferiori al suddetto  importo minimo mensile.

Per i giornalisti dipendenti della Pubblica Amministrazione – titolari di un rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto di appartenenza – le retribuzioni minime di riferimento  sono  quelle relative al contratto collettivo  applicato.

– CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA 1% DI CUI ALL’ART. 3 TER DELLA LEGGE N. 438/1992.

Si comunica che, relativamente all’anno 2021, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n. 438/1992,  non essendo intervenute variazioni nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario sul quale è determinata, resta  confermata in  46.184,00 euro (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile – art. 7 Regolamento INPGI).  L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a Euro  3.849,00.

Si conferma, altresì,  che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d’anno. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari.

Si ricorda che in base all’art.12, comma 9, della legge 30/04/1969 n.153, come da ultimo modificato dall’art.6 del decreto  legislativo 2/09/1997 n. 314, “le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione”.  Di conseguenza, tali  elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettate a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposte, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell’1% di cui all’art. 3 ter della legge n. 438/92.

 ART. 42, COMMA 5, D.LGS N. 151/2001 – INDENNITÀ ECONOMICA PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI PER L’ASSISTENZA AI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE.  

Si ricorda che – a decorrere dal 1/05/2011 – l’autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell’indennità economica rientra nelle competenze dell’INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l’INPGI (vedi la Circolare INPGI n. 4  del 7/04/2011 ed il Messaggio INPS n. 12440 dell’8/06/2011). L’INPGI – a richiesta del giornalista – provvede solo ed esclusivamente all’accredito della contribuzione figurativa.

Si riportano, in ogni caso, le misure previste per l’anno 2021, sulla base delle quali saranno accreditate le contribuzioni figurative (determinate tenendo conto dell’aliquota contributiva IVS dell’INPGI, pari nel 2021 al 33,00% della retribuzione imponibile):

Valori massimi dell’indennità
(Importi in EURO, calcolati secondo l’aliquota IVS INPGI)

MASSIMALE IMPONIBILE IVS

Il vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali INPGI prevede che per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1/01/2017 trovi applicazione il sistema di calcolo contributivo di cui all’art. 1 della legge  agosto 1995, n. 335.

In base a tale normativa, per i soli giornalisti privi di anzianità contributiva pregressa che si iscrivano all’Istituto a far data dal 1 gennaio 2017, come meglio definiti nella Circolare INPGI n. 2 del 24/03/2017,  è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995. Tale massimale annuo per l’anno 2021 risulta pari a 103.055,49 euro, arrotondato a  103.055,00 euro.

Il predetto massimale trova applicazione per la sola aliquota pensionistica IVS, ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Con l’occasione, si ricorda che:

  • il massimale annuo non è frazionabile a livello mensile e deve essere considerato nella sua interezza, anche nel caso in cui risultino retribuiti solo alcuni periodi nell’anno;
  • in presenza di più rapporti di lavoro,  successivi l’uno all’altro o contestuali, le retribuzioni riferite ai vari rapporti di lavoro si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. A tal fine, il giornalista è, quindi, tenuto a comunicare al datore di lavoro gli elementi retributivi relativi a ciascun rapporto intrattenuto nell’anno;
  • nel caso in cui il giornalista nel corso dell’anno abbia rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata INPGI (o INPS), ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni connesse ai  rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi connessi alla collaborazione coordinata e continuativa.

– MINIMALE RETRIBUTIVO PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI FINI DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI   PENSIONISTICHE  – ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638

Il vigente Regolamento delle prestazioni previdenziali INPGI prevede, a decorrere dall’anno 2017, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ne consegue che, ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché del diritto alle altre prestazioni subordinate al possesso di un requisito contributivo, potranno essere accreditati nell’anno 2021 tanti contributi settimanali quante risulteranno essere le settimane retribuite, o riconosciute figurativamente, sempreché per ognuna di esse risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente una retribuzione non inferiore a 206,23 euro (40 per cento del trattamento minimo di pensione al 1  gennaio 2021). In caso contrario, si procederà alla riduzione delle settimane accreditate in proporzione al valore retributivo accreditato.

B) RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI.

Si fa seguito alla circolare INPGI n. 5 del 1° ottobre 2008 in materia di versamento rateale del debito contributivo da parte dei datori di lavoro, per comunicare che – per l’anno 2021 –  si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 46.488,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.

Per la rateazione di debiti contributivi maggiori del predetto importo e/o di durata superiore ai 12 mesi, si rimanda alle disposizioni di cui alla citata circolare INPGI n. 5 del 1/10/2008.

C)  CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Il Regolamento delle prestazioni previdenziali dell’INPGI prevede, all’art. 17, che la contribuzione volontaria sia adeguata ad inizio anno in base all’indice di variazione del minimo retributivo contrattuale del Redattore con più di 30 mesi di anzianità (CNLG Fieg/Fnsi), intervenuto nei due anni immediatamente precedenti.  Poiché tra il 2019 ed il 2020 il predetto minimo contrattuale non ha subito variazioni,  per i giornalisti già ammessi alla prosecuzione volontaria, il contributo dovuto alla Gestione INPGI sostitutiva dell’AGO nell’anno 2021 non viene adeguato e resta, quindi, confermato nella misura in essere per l’anno 2020.

Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l’anno 2021, gli importi minimi dovuti sono, quindi,  pari a  900,00 euro mensili.

D)  DECONTRIBUZIONE “SUD”

Si fa seguito alle indicazioni fornite con circolare n. 10 del 30/10/2020, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni contributive per l’occupazione in aree svantaggiate, cosiddetta “decontribuzione sud”.

Al riguardo, tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute a seguito della pubblicazione del messaggio Inps 11/01/2021 n. 72, si forniscono chiarimenti sull’applicabilità dell’esonero contributivo alle tredicesime mensilità.

E’ evidente che – fermo restando tutto quanto indicato nella Circolare INPGI n. 10 del 30/10/2020 –  le disposizioni relative alla determinazione del beneficio contributivo sui ratei di tredicesima illustrate dall’INPS trovino applicazione anche per il personale giornalistico iscritto presso l’INPGI.

Pertanto, la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020.

I datori di lavoro che avessero calcolato il beneficio contributivo sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante alla luce delle precisazioni di cui sopra, limitando il calcolo ai soli ratei maturati nell’ultimo trimestre 2020.

La maggior somma, riferita ai ratei maturati nel periodo gennaio – settembre 2020, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio e febbraio 2021.

A tal fine, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno del DASM <Totali e Stampe>, <AltriContributi>, <NuovoDebito>, i seguenti elementi:

– Nel campo <Descrizione> dovrà essere valorizzata la voce <Restituzione decontribuzione sud> ;

– Nel campo <Importo>, dovrà essere indicato l’importo da restituire.

Per il godimento del beneficio riferito ai periodi successivi al 1/01/2021, l’Istituto si riserva di fornire – a breve, dopo un necessario approfondimento – apposite istruzioni. Per le aziende che usufruissero dell’agevolazione già dalla mensilità di gennaio 2021, il beneficio sarà considerato attribuito con riserva di ripetizione.

E)  NOTE  E  AGGIORNAMENTI  PROCEDURA DASM

I valori minimi retributivi e contributivi indicati al precedente punto A) e C) della presente circolare sono stati definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/01/2021. Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della predetta delibera, tali valori minimi sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.

Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2021, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro il 10/02/2021.

IL  DIRIGENTE

Augusto  Moriga

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