Vogliamo riepilogare, per gli editori associati, le incombenze burocratiche a cui sono tenuti entri il 30 settembre prossimo.

1. SCADENZE ROC, INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA (IES)

Il decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 106, comma 1, modificato dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, consente, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478‐bis c.c. o dalle diverse disposizioni statutarie, che l’assemblea ordinaria delle società sia convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Scadenza 30 settembre 2021

L’Autorità, dunque, in linea con la previsione di legge, consente alle società, di inviare la comunicazione della “Informativa Economica di Sistema” per l’anno 2021 sino alla data ultima del 30 settembre 2021. 

Esentati

Ricordiamo che sono esentati dall’obbligo dell’invio della comunicazione:

i soggetti che, nell’anno di riferimento (2020), abbiano realizzato ricavi totali (incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici) riferibili alle attività rilevate dalla IES pari a zero euro.

Per ulteriori informazioni

Per modalità, trasmissione, modelli e istruzioni per la compilazione: rimandiamo al nostro precedente articolo: “Scadenze ROC, Informativa Economica di Sistema (IES): 30 settembre 2021”. Pubblicato su questo Notiziario USPI, il 1 Settembre scorso.

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2.  CONTRIBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Ulteriore documentazione: 30 settembre

La modulistica per la presentazione dell’ulteriore documentazione istruttoria deve essere presentata perentoriamente entro il 30 settembre. I documenti, certificati dal revisore ove richiesto dalla legge, dovranno essere poi ricaricati sulla piattaforma unitamente alle relazioni di certificazione e al bilancio di esercizio.

Cons. Ferruccio Sepe, Capo del Dipartimento editoria della PCM, foto USPI

DPCM 28 luglio 2017

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2017, articolo 2, comma 4, così prescrive:

“4.  Entro  il  30  settembre  dell’anno  successivo  a  quello   di riferimento  del  contributo,  le  imprese  editrici  richiedenti  il contributo producono, a pena  di  decadenza,  la  seguente  ulteriore documentazione relativa alla  testata  per  la  quale  si  chiede  il contributo:

Lettera a)

a) bilancio di esercizio conforme a quello depositato  presso  la Camera di Commercio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, redatto secondo le norme vigenti per ciascuna tipologia  dei soggetti beneficiari del contributo;

Lettera b)

b) prospetto dei ricavi, certificato  da  soggetti  iscritti  nel registro  dei  revisori  legali,  istituito   presso   il   Ministero dell’economia e finanze ai sensi dell’art. 2, comma  1,  del  decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39,  comprensivo  degli  introiti derivanti dalle vendite, dalla pubblicità e dal contributo, relativi alla testata per cui si chiede il contributo, risultante dal bilancio di esercizio;

Lettera c)

c) prospetto analitico, certificato  dai  soggetti  di  cui  alla lettera b), dei costi  connessi  alla  produzione  della  testata  in formato cartaceo e in formato digitale con l’indicazione, per ciascun costo, degli elementi identificativi degli strumenti  utilizzati  per il pagamento; nella relazione di  certificazione  del  prospetto,  il revisore deve dar conto di aver esaminato la documentazione  relativa ai dati dichiarati e, nel caso di imprese che editano  più testate, deve specificare che i costi indicati sono imputati  alla  produzione della testata per la quale e’ richiesto il contributo;

Lettera d)

d) prospetto analitico, certificato  dai  soggetti  di  cui  alla lettera b), dei dati relativi alle copie distribuite  e  vendute  per singolo  canale  di  distribuzione  utilizzato,   con   l’indicazione dell’effettivo prezzo di vendita; nella relazione  di  certificazione del prospetto, il revisore deve attestare  che  la  distribuzione  è avvenuta secondo le  modalità  stabilite  dall’art.  6  del  decreto legislativo n. 70 del 2017 e la corrispondenza dei  dati  certificati nel prospetto con quelli risultanti dalla documentazione contabile;

Lettera e)

e) prospetto analitico, certificato  dai  soggetti  di  cui  alla lettera b), dei dati concernenti il numero di copie digitali vendute, singolarmente o in abbonamento, ed il numero di utenti  unici  finali raggiunti mensilmente;

Lettera f)

f) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorietà  redatta,  ai sensi dell’art. 47 del decreto del  Presidente  della Repubblica  28 dicembre 2000,  n.  445,  dal  legale  rappresentante  attestante  il rispetto,   nell’erogazione   degli   stipendi   al   personale,   ai collaboratori e agli amministratori, del limite  massimo  retributivo previsto dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”.

Per ulteriori informazioni

Le FAQ del Dipartimento editoria sono ed altri approfondimenti dono reperibili nel nostro precedente articolo: “DIE: aggiornamento delle FAQ sui contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”.

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3. BONUS PUBBLICITÀ 2021

Slitta, invece, la finestra temporale per la presentazione delle domande degli inserzionisti pubblicitari per accedere al credito di imposta sugli investimenti pubblicitati anno 2021: dal 1° al 31 ottobre (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).

La nota del DIE

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una nota del 31 agosto scorso, pubblicata sul proprio sito internet, comunica che si rende necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”).

La motivazione del rinvio

Il DIE spiega che tale dilazione è dovuta a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

La nuova finestra temporale: dal 1° al 31 ottobre 2021

 La finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio è spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché, come precedentemente comunicato, dal 1° al 30 settembre 2021).

Invariata la modalità di presentazione della domanda.

Per ulteriori informazioni

Per gli approfondimenti, rimandiamo al nostro articolo: “Bonus pubblicità 2021, slitta la finestra temporale per la presentazione delle domande: dal 1° al 31 ottobre”.

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4. ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI EDICOLANTI

Gli esercenti nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici possono presentare la domanda per il “Bonus edicole”: dal 1° al 30 settembre 2021.

La nota del DIE

Con una nota sul proprio sito internet, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ricorda che dal 1° al 30 settembre 2021 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2021 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Presentazione delle domande

Il DIE ricorda che le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it.

Tempistica della presentazione

Anche per gli anni 2021 e 2022 le domande di ammissione potranno essere presentate, come per gli anni precedenti, dal 1° al 30 settembre di ciascun anno

Per ulteriori informazioni

Leggere l’articolo “Credito di imposta edicole: il via alle domande per l’anno 2021”,su questo Notiziario USPI.

(Foto in alto: Palazzo Montecitorio, la casa delle leggi, insieme al Senato – tratta da www.wikipedia.org)

L’articolo Scadenze nel mese di settembre 2021: promemoria per gli editori proviene da Notiziario USPI.

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