Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo.

La legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla stessa legge.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo.

La Circolare INPS 19 febbraio 2021, n. 30 -avente ad oggetto: “Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale” – fornisce le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura contributiva.

Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro (identificati sulla base delle matricole INPS) devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

La circolare chiarisce anche gli aspetti relativi agli effettivi fruitori del beneficio nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda o in caso di fusione (processi di unione/incorporazione) aziendale.

Vengono quindi esaminati in dettaglio la natura delle contribuzioni oggetto della agevolazione, la misura dell’esonero e le condizioni di spettanza dello stesso, precisando l’arco temporale consentito per la fruizione del beneficio, in considerazione della compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e il coordinamento con altre misure.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *