DPCM con la determinazione delle quote degli stanziamenti assegnati relative alle due tipologie di periodici.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha dato notizia sul proprio sito istituzionale che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, firmato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, recante “la determinazione delle quote degli stanziamenti assegnati alle imprese editrici di periodici editi e diffusi all’estero e di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero”.
Il decreto è stato adottato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Il DPCM del 23 dicembre 2020, a firma del sottosegretario con delega all’editoria Andrea Martella e del ministro degli esteri luigi Di Maio, ripartisce – nell’ambito dello stanziamento annuale destinato ai contributi alla stampa periodica italiana diffusa all’estero – le quote assegnate alle imprese editrici nella seguente proporzione:
– il 70% dello stanziamento alle imprese editrici di periodici editi e diffusi all’estero;
– il 30% dello stanziamento alle imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.
Finalità del contributo
Ricordiamo che il contributo è volto a sostenere le imprese editrici di periodici italiani all’estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all’estero.
Chi può accedere
Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:
Modalità di presentazione delle domande e della documentazione
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Capo V – Sezioni I e III), a decorrere dal contributo per l’anno 2018, le modalità di presentazione della domanda sono stabilite dal DPCM 15 settembre 2017. In particolare:
A) per i periodici editi e diffusi all’estero, le domande (e la relativa documentazione) devono pervenire, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del contributo, all’ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell’editore, che provvede a trasmetterle al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il 30 aprile.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 70 del 2017, insieme alla documentazione, le Autorità diplomatiche devono trasmettere la dichiarazione del Capo dell’ufficio consolare competente attestante la diffusione della testata presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e la rilevanza della sua funzione informativa per la promozione del sistema Paese e della lingua e cultura italiana all’estero ed il parere reso dal Com.It.Es. della circoscrizione consolare di riferimento;
B) per periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero, le domande (e la relativa documentazione) devono pervenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del contributo, al Dipartimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: die@mailbox.governo.it.
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