(approvato dall’Assemblea dei soci il 22/04/2004)
ARTICOLO 1
Costituzione - Sede
è costituita, con sede in Roma, l’Unione Stampa Periodica Italiana (U.S.P.I.).
L’Unione è apolitica e non ha scopi di lucro.
ARTICOLO 2
Scopi
Scopi dell’USPI sono:
- rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela dei diritti e degli interessi professionali, morali e materiali dell’intera categoria;
- organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi che riguardano la stampa periodica ed i suoi rapporti con la realtà sociale;
- svolgere in campo interno e internazionale tutte le azioni connesse al conseguimento dei suoi scopi, assumendo ogni iniziativa che, a tal fine, riterrà idonea;
- coordinare, nei limiti del presente Statuto, l’attività professionale degli associati nei loro rapporti con gli istituti e le amministrazioni, sia pubblici che privati, a carattere economico, politico, culturale, sindacale, e sociale;
- difendere ed elevare il prestigio della categoria.
ARTICOLO 3
Soci
Possono far parte dell’USPI in qualità di Soci ordinari:
1) le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, rappresentate dall’editore o da persona, anche non iscritta direttamente all’USPI, da lui delegata; la delega può avere anche carattere temporaneo o limitata ad uno, o più atti associativi;
2) le Associazioni e i gruppi affini per materia, indipendentemente dal fatto che tutte o parte delle pubblicazioni stesse siano associate all’USPI.
ARTICOLO 4
Soci benemeriti e Soci onorari. Presidenti onorari
L’USPI accoglie nel suo seno, su deliberazione del Consiglio Nazionale:
a) Soci benemeriti, e cioè persone od enti che mediante attività o donazioni abbiano contribuito allo sviluppo dell’USPI e, attraverso esse, abbiano favorito il progresso della stampa periodica;
b) Soci onorari, e cioè persone eminenti nel campo dell’editoria o del giornalismo.
Il Consiglio Nazionale può nominare uno o più Presidenti Onorari.
ARTICOLO 5
Ammissioni e doveri degli associati
Le domande d’ammissione all’U.S.P.I., corredate di opportuna documentazione, dovranno essere inoltrate alla Giunta Esecutiva la quale deciderà inappellabilmente, e senza obbligo di motivazione, sul loro accoglimento.
L’ammissione all’U.S.P.I. comporta l’obbligo di osservare il presente statuto, nonché tutte le deliberazioni e convenzioni emanate o stipulate dagli organi dell’Unione.
Tra i doveri sociali le pubblicazioni periodiche hanno anche quello di indicare su ogni loro esemplare, riportando il contrassegno dell’Unione, la loro iscrizione all’USPI, nonché di rimettere, per le esigenze della stessa Unione, copia omaggio di ogni numero della pubblicazione edita.
ARTICOLO 6
Organi
Gli organi dell’USPI sono:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Congresso Nazionale;
c) il Presidente;
d) il Consiglio Nazionale;
e) la Giunta Esecutiva;
f) il Segretario Generale;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) il Collegio dei Probiviri.
ARTICOLO 7
L’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale dell’USPI è convocata dal Presidente, entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità di cui al successivo articolo 8 per deliberare sull’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
L’Assemblea Generale è altresì convocata ogni tre anni per procedere, nei termini dello statuto, all’elezione dei seguenti Organi collegiali:
a) Consiglio Nazionale;
b) Collegio dei Revisori dei Conti;
c) Collegio dei Probiviri.
Spetta all’Assemblea Generale di pronunciarsi sull’attività svolta dall’USPI e di stabilire l’indirizzo generale dell’azione da svolgere in funzione del perseguimento dei fini statutari.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Dopo l’insediamento della Presidenza e della Segreteria e prima dell’inizio dei lavori, l’Assemblea nomina la Commissione per la verifica dei poteri, composta da un Presidente e da due membri, con il compito di accertare il diritto al voto dei partecipanti, di verificare le deleghe e di rilasciare apposito certificato indicante il numero dei voti rappresentati.
L’Assemblea, prima dell’inizio dei lavori su proposta del Presidente, costituisce uno o più seggi elettorali composti da quattro membri e precisamente da un Presidente, due scrutatori e un segretario.
Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea il Presidente dell’USPI stabilisce l’orario d’inizio delle operazioni di voto e l’orario di chiusura dei seggi elettorali.
Ai seggi elettorali possono accedere solo i possessori del certificato rilasciato dalla Commissione per la verifica dei poteri.
Agli associati di cui al n. 1 dell’art. 3, spettano tre voti per ciascuna testata, mentre ai rappresentanti delle Associazioni di cui al n. 2 dell’art. 3 spetta un voto.
Ogni socio che non possa partecipare personalmente all’Assemblea può farsi rappresentare, ad ogni effetto, da persona, anche non iscritta all’USPI, munita di apposita delega. Nessun socio o delegato può essere portatore di più di dieci deleghe.
Spetta altresì all’Assemblea deliberare, in sessione ordinaria o straordinaria, all’uopo convocata e legalmente costituita, lo scioglimento dell’Unione e le modifiche statutarie. Per la validità di tali deliberazioni è richiesto, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci iscritti e, in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti o rappresentati.
ARTICOLO 8
Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea Generale dei Soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente dell’USPI con un avviso diramato almeno trenta giorni prima della data fissata e che deve contenere l’ordine del giorno. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, anche in adunanza straordinaria, quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza del Consiglio Nazionale o almeno un quinto dei soci. Qualora il Presidente non vi provveda, e ne siano comunque impediti anche i vice Presidenti, l’Assemblea è convocata dal Segretario Generale.
ARTICOLO 9
Elezioni cariche sociali
Il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea Generale, ai sensi del precedente art. 7, durano in carica tre anni e i rispettivi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Nazionale, nella seduta d’insediamento, elegge, nel suo seno, a scrutinio segreto:
- Il Presidente;
- non meno di tre e non più di sei Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
- i membri della Giunta Esecutiva;
Il Presidente può essere rieletto solo per un secondo triennio.
Le cariche elettive sono gratuite, salvo quanto disposto all’art. 18.
La mancata partecipazione, senza motivata giustificazione, a tre riunioni consecutive di un Organo collegiale dell’USPI, comporta l’automatica decadenza dalla carica.
ARTICOLO 10
Sospensione dalle cariche sociali
Il Consiglio Nazionale, su motivata mozione firmata da almeno un terzo dei suoi componenti, per gravi motivi o per comportamento che pregiudichi il raggiungimento degli scopi sociali, di cui all’art. 2, può deliberare la sospensione del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario Generale o di ogni singolo componente la Giunta Esecutiva o il Consiglio Nazionale, in attesa del lodo del Collegio dei Probiviri.


