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Il regime iva per la stampa periodica
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Con il D.L. 2 marzo 1989 n.69, convertito con modifiche nella legge 27 aprile 1989 n.154, dal 1 gennaio 1990 venne cambiata la normativa IVA per i periodici, e venendo a cessare il regime di esenzione dal tributo, il commercio di giornali periodici (come peraltro quello dei quotidiani e dei libri) è assoggettato all'aliquota del 4%. Attualmente tale aliquota viene calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite, diminuito dell'80% a titolo di forfettizzazione della resa. Per i libri, dopo alterne vicende legislative, dal 2002 e' stata stabilita la resa forfettaria nella misura del 70%.. Va precisato che, sicuramente per evitare alcuni problemi di applicazione delle precedenti norme riguardanti l'editoria, la citata legge n.154 ha tenuto a precisare che per "periodici" si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n.47 (Disposizioni sulla stampa). Prima di passare ad un più dettagliato esame dell'attuale situazione va sottolineato che, forse per la prima volta, da parte del Ministero delle Finanze, vennero emanate norme aggiuntive (Decreto Ministeriale 29/12/89. DM 12/1/1990, circolare n.63 del 7 agosto 1990. Decreto Ministeriale 9/4/1993) che sicuramente consentono a tutti gli operatori del settore quanto meno di conoscere l'orientamente seguito dagli uffici fiscali in sede di verifica e controllo dell'applicazione della normativa di cui trattasi. Campo di applicazione L'art. 34 del già citato D.L. 2 marzo 1989 n. 89, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ha unificato il regime IVA per buona parte del settore della stampa fissando la relativa aliquota al 4%. E' stato, altresì, chiarito che tale normativa si applica alle cessioni ed importazioni dei giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, nonchè alle prestazioni di composizione e stampa di tutti tali prodotti. Si aggiunge, ad ogni buon fine, che anche i notiziari e dispacci delle agenzie di stampa scontano l'IVA al 4% sempre dalla stessa data, e ciò per effetto della loro equiparazione, ai soli fini dell'aliquota, ai giornali quotidiani (art.6 D.L. n.69 del 1989). Con la legge n549 del 28/12/95 l'aliquota per i giornali pornografici ed i cataloghi diversi da quelli d'informazione libraria è del 20%. Va peraltro aggiunto, a completamento del quadro fornito, che le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonchè le importazioni delle pubblicazioni stesse effettuate direttamente dalle predette biblioteche, sono escluse dall'applicazione del tributo (art.3, comma 7 D.L. 27 aprile 1990, n.90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n.165). Esclusioni Per ciò che riguarda il settore che interessa l'USPI, è già stato anticipato che ai fini di cui trattasi per "periodici" si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n.47, con eliminazione quindi, di qualsiasi riferimento alle caratteristiche ed al prezzo di vendita al pubblico di tali periodici (come invece previsto in passato). Restano, quindi, escluse da forme di equiparazione ai fini fiscali quelle pubblicazioni, non registrate, che si presentano costituite, dal punto di vista redazionale, da una serie di elenchi di beni, di prezzi e di altre comunicazioni commerciali, nonchè di atti e avvisi la cui pubblicazione è prescritta ai fini di pubblicità (Es.foglio Annunci Legali). Il Ministero competente ha anche precisato che, nel caso di pubblicazioni periodiche per le quali non può farsi riferimento al requisito della registrazione presso la Cancelleria del Tribunale in quanto esonerate da tale adempimento - quali ad esempio le pubblicazioni di provenienza estera - sono assoggettate al medesimo trattamento fiscale dei periodici registrati, solo se presentano il requisito della cadenza periodica e, per il contenuto non siano da escludere dalla categoria dei periodici in relazione ai criteri sopra esposti. Condizione assoluta Sulla base della nuova normativa, ed in particolare di quando disposto dall'art. 1 del D.M. 29 dicembre 1989, condizione indispensabile prevista per l'applicazione del particolare regime è che le pubblicazioni abbiano ben evidenziato un prezzo di vendita al pubblico. Tale è considerato anche quello relativo all'abbonamento, laddove non sia contemplata la possibilità di vendita di un solo numero. Base Imponibile Appare ovvio che nel caso di opzione per il regime normale deve considerarsi imponibile il corrispettivo derivante dall'effettivo numero di copie vendute. Nel caso invece di applicazione del sistema della resa forfettaria, per espressa disposizione sia dell'art.74 del D.P.R. 633/72, che dell'art.1 del Decreto Ministeriale 29/12/89 e del successivo Decreto del 9/4/1993, per i quali non ha più rilievo il numero delle copie stampate, vanno prese in considerazione tutte le copie consegnate o spedite, con le sole esplicite eccezioni delle copie esportate, e di quelle consegnate o spedite in abbonamento. Per queste ultime si tratta, comunque, soltanto di modalità di calcolo diverse, espressamente determinate sulla base dell'art.1 del sopracitato decreto ministeriale. Per la prima volta il Ministero delle Finanze nelle circolari più avanti citate, ha espresso con chiarezza il proprio avviso in merito al trattamento applicabile alle copie gratuite. Per il Ministero le copie di pubblicazioni cedute a titolo gratuito formano comunque oggetto di consegna o spedizione nei sensi sopra chiariti, sicchènon ritiene giustificata la loro esclusione dalla base imponibile. Tale argomentazione cerca piena conferma nel fatto che il più volte citato decreto esclude dal calcolo della base imponibile soltanto le copie esportate, mentre include, in quello delle copie consegnate o spedite anche quelle inviate in esecuzione di contratti estimatori. Lo stesso Ministero convalida la propria tesi rifacendosi ad una logica e sistematica interpretazione delle varie norme vigenti, con particolare riferimento all'art.2, comma n.4 del D.P.R. 633/72, che prevede l'imponibile IVA delle cessioni gratuite di beni la cui produzione od il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Da tale imposizione restano escluse le sole cessioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati (per esempio con la dizione "OMAGGIO") sia sul prezzo di vendita al pubblico che sulla copertina riportante il titolo della pubblicazione. Inoltre, le relative quantità debbono essere annotate in un apposito registro numerato e bollato tenuto dall'editore Modalità di applicazione dell'IVA Con i decreti ministeriali 29 dicembre 1989, 12 gennaio 1990 e 9 aprile 1993, sono stati dettati specifici criteri in merito alla modalità che debbono essere osservate dagli editori, circa le annotazioni da eseguire ai fini della liquidazione dell'imposta. In primo luogo l'articolo 1 del primo dei due citati decreti dispone che per il commercio dei prodotti dell'editoria, tra cui ovviamente sono inclusi i giornali periodici ed i relativi supporti integrativi cartacei, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta dagli editori distintamente per ciascuna testata giornalistica sulla base del prezzo di vendita al pubblico ed in relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuite, a titolo di predeterminazione forfettaria della resa, della percentuale oggi pari all' 80%. AVVERTENZA PER GLI EDITORI ASSOCIATI Al di là delle informazioni di carattere generale di cui sopra, l'USPI fornisce servizio di consulenza fiscale ai propri associati, sia personalmente che a mezzo telefono.