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Ricerca di personale vietato l'anonimato
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E’ infine operativo il divieto di utilizzare la forma anonima nelle comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione. Il 21 luglio scorso, infatti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, On. Roberto Maroni, ha emanato la “Circolare n. 30” (Prot. 1/267 Segr.) nella quale vengono fornite precisazioni circa le modalità per i possibili datori di lavoro di ricercare personale direttamente, tramite “annunci di offerta di lavoro” su giornali e periodici cartacei o su siti internet. Il divieto di pubblicare annunci in forma anonima (cioè senza l’esplicito riferimento al soggetto che effettua la comunicazione) era già contenuto nell’articolo 9 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (vedi più avanti o anche in “Notiziario USPI” n. 11 - Novembre 2003) attuativo delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, previste dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (la cosiddetta “Riforma Biagi”). Lo stesso decreto legislativo, all’articolo 19, fissava le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni sopra accennate: gli editori, i direttori responsabili ed i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione dei citati obblighi sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro. L’entrata in vigore delle norme del decreto legislativo era stata però subordinata alla emanazione da parte del Ministero del lavoro di alcuni suoi decreti attuativi. Dal 2 luglio scorso (data di pubblicazione del decreto ministeriale 5 maggio 2004 sulle agenzie per il lavoro) il nuovo regime autorizzatorio in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro è a tutti gli effetti operativo. La novità assoluta introdotta dalla circolare n. 30 (e non prevista dal D.Lgvo 276) riguarda invece la possibilità per il potenziale datore di lavoro di conservare l’anonimato. Per far ciò, la comunicazione/annuncio di lavoro dovrà essere veicolata, a titolo oneroso o gratuito per il tramite di un soggetto autorizzato o accreditato ovvero, gratuitamente, per il tramite dei “centri dell’impiego” della sede/residenza del committente. In quest’ultimo caso, gli editori (entro 10 giorni dalla pubblicazione di detti annunci) devono inviare al Centro per l’impiego competente il nominativo del committente, con gli esterni del codice fiscale o partita IVA, e il testo della relativa ricerca di personale con indicata la posizione di lavoro oggetto della inserzione. Pubblichiamo, di seguito, la parte della circolare ministeriale n. 30 interpretativa dell’articolo 9 del D.Lgvo 276/2003: 5. Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione «Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro. Il successivo articolo 19 precisa, al comma 1, che gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro. Sono dunque vietate le comunicazioni anonime. Sono altresì vietate le comunicazioni relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione che non siano effettuate da parte di soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accreditati. Possono tuttavia effettuare le comunicazioni in oggetto i potenziali datori di lavoro, purché ciò avvenga in forma non anonima a garanzia della trasparenza del mercato del lavoro e del pieno rispetto delle norme poste a tutela della protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196 del 2003). A questo fine, se il potenziale datore di lavoro vuole di fatto conservare l’anonimato la comunicazione in oggetto potrà essere veicolata, a titolo oneroso o gratuito, per il tramite un soggetto autorizzato o accreditato ovvero, gratuitamente, per il tramite dei centri dell’impiego della sede/residenza del committente che si faranno garanti nei confronti dei titolari dei dati inviati in risposta all’annuncio, del rispetto di quanto stabilito in materia di trattamento dei dati personali. In quest’ultimo caso, ai fini del controllo da parte della Amministrazione di vigilanza, gli editori e i gestori di siti sui quali sono pubblicati detti annunci inviano entro 10 giorni dalla pubblicazione al Centro per l’impiego competente, anche per il tramite della concessionaria di pubblicità, il nominativo del committente, con gli estremi del codice fiscale se persona fisica o della partita IVA se persona giuridica, e il testo della relativa ricerca con indicata la posizione di lavoro oggetto della inserzione». Con il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 159/L alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003) il Governo ha attuato le deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (la cosiddetta “riforma Biagi”). Nella vasta serie di norme sull’organizzazione e la disciplina del mercato del lavoro e con l’introduzione di nuove tipologie contrattuali (a orario ridotto, modulato o flessibile; a lavoro ripartito; a tempo parziale; apprendistato e di inserimento; a progetto e occasionali), viene disciplinato un aspetto (che, in realtà, non si pone in evidenza nel dettato legislativo) che ha però grande importanza per gli editori e i direttori responsabili di testate periodiche, in particolare quelle di annunci economici: le inserzioni pubblicitarie di domanda/offerta di lavoro. L’articolo 9 del D.Lgvo 276 provvede, infatti, a regolamentare gli annunci pubblicitari relativi ad attività di ricerca e selezione del personale, di ricollocamento professionale e di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. La nuova disciplina fa assoluto divieto di comunicazioni, a mezzo stampa, internet o altri mezzi di informazione, effettuate in forma anonima, cioè senza l’esplicito riferimento al soggetto che effettua la comunicazione, e individua i soggetti autorizzati a realizzare i detti annunci. Questi soggetti sono esclusivamente: 1) soggetti pubblici o privati, in quanto potenziali datori di lavoro, per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione o ad entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti (articolo 9, comma 1); 2) le agenzie di lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati (articolo 9, comma 2); In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, i soggetti di cui al punto 2) devono inoltre indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso. In tali comunicazioni, effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, è necessario inserire un facsimile di domanda (comprensivo dell’informativa sulla privacy) o l’indicazione del sito internet attraverso il quale è conoscibile in modo agevole tale facsimile. L’articolo 19, comma 1, del decreto fissa le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni sopra accennate: gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti internet sui quali siano pubblicati annunci in violazione dei citati obblighi sono puniti con una sanzione amministrativa da 4.000 a 12.000 euro. Pubblichiamo, di seguito, uno stralcio del decreto legislativo in questione: Articolo 9 Comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione 1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro. 2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso. 3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legisla­tivo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile è conoscibile in modo agevole. Articolo 19 Sanzioni amministrative 1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.