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Credito d’imposta per acquisto carta anno 2011
torna indietro  versione stampabile
07/02/2012

Circolare della PCM (G.U. 16/01/2012 n. 12). Finanziati 30 milioni di euro. Bilancio certificato, o certificazione dei soli costi carta, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.

 

 

L’articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per l’anno 2011) ha destinato 30 milioni di Euro agli “Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350”. Si tratta del rifinanziamento del credito d’imposta riconosciuto - negli anni 2004 e 2005 – nella misura del 10 per cento delle spese sostenute dalle imprese editoriali iscritte al ROC, per l’acquisto della carta necessaria alla stampa dei quotidiani e dei periodici, e dalle imprese editrici di libri.

 

 

Ricordiamo che la carta deve essere stata acquistata e consumata nel 2011.
Naturalmente, per attualizzarne l’applicazione, è stata elaborata da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento informazione ed editoria – di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - una nuova circolare di attuazione, che è stata approvata dalla competente Commissione europea con la decisione C (2011) 6474 del 5 ottobre 2011, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2012.
Rispetto al credito di imposta accordato per gli anni 2004 e 2005, le modalità di accesso sono più restrittive: è vero che viene richiamata per intero la disciplina a suo tempo emanata, per cui sarà necessario presentare, a corredo della domanda, il bilancio – per le società quotate in Borsa -o i soli costi sostenuti per l’acquisto della carta , per le imprese non quotate - certificati da una società di revisione iscritta alla CONSOB, ma la grande novità riguarda la pubblicità. Infatti, la circolare parla di costi sostenuti per l’acquisto della carta “al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie”.
Resta invariato l’obbligo di una fatturazione distinta delle spese per l’acquisto carta da quelle di qualsiasi altra lavorazione, con fatture indicate in apposito elenco allegato alla domanda.
L’USPI STA PREDISPONENDO UNA CONVENZIONE PER LA CERTIFICAZIONE DEI COSTI CARTA A PREZZI CONTENUTI.
Ulteriori informazioni e notizie sul Notiziario USPI N.1/2012 e sul nostro sito.
Ricordiamo, infine, che sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa di quotidiani ed i periodici:
a) che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione;
d) diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
e) di vendita per corrispondenza;
f) di promozione delle vendite di beni o di servizi;
g) quelli appartenenti a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
h) contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Inoltre, sono esclusi dal beneficio i prodotti editoriali pornografici, i cataloghi (cioè le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi) e le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento.

 

La Circolare applicativa del 29 dicembre 2011

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, nel pubblicare le FAQ (risposte a quesiti sul credito d’imposta), ha sottolineato la necessità di una ulteriore dichiarazione sostitutiva a corredo della domanda per l’accesso al credito di imposta per l’acquisto e consumo carta per l’anno 2011, non compresa nell’Allegato B contenente l’elenco delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare da parte del legale rappresentante dell’impresa richiedente.

 

Si tratta della dichiarazione che:

«l’impresa non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, precedenti aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 6, comma 11, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007)».

 
-    PER I SOGGETTI CHE HANNO GIA’ INOLTRATO DOMANDA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO:
     La nuova dichiarazione potrà essere inviata, separatamente, a integrazione della domanda già inviata, con firma del legale rappresentante e fotocopia del suo documento d’identità (entro il 15 febbraio p.v.).
 
-    PER I SOGGETTI CHE DEVONO ANCORA INVIARE LA DOMANDA
     (termine 15 febbraio p.v.):

     La nuova dichiarazione può essere inserita nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ALLEGATO B), rubricandola con la lettera g), alla fine delle altre dichiarazioni previste.

 

Tutta la normativa riguardante il credito d'imposta per l'acquisto carta è pubblicata sul "Notiziario USPI" n. 1 - Gennaio 2012, nell'"Area Soci".

 

 

 

1) Circolare applicativa del 29 dicembre 2011 (vedi in particolare il punto 5)