Le nuove tariffe postali roc in vigore dal 1° settembre 2011. abolita la domanda alle poste entro il 30 settembre
5/08/2011
Con l’aumento programmato delle tariffe postali ROC, a partire dal 1° settembre 2011, si porta a compimento l’accordo Poste-Associazioni degli editori, concordato a settembre scorso e “ufficializzato” con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23/11/2010 del decreto interministeriale (Sviluppo Economico – Economia) del 21 ottobre 2010.
Le nuove “tariffe postali massime” stabilite dal decreto si applicano a partire dal 1° settembre 2011 fino al 31 dicembre 2012.
Poste Italiane ha stimato l’introduzione di un aumento tariffario di circa il 17% rispetto alle precedenti tariffe in vigore fino al 31 agosto 2011.
Come le precedenti, le nuove tariffe postali sono diversificate per i quotidiani o pubblicazioni con minimo di due uscite a settimana (ai quali si dà l’opportunità di effettuare il decentramento comprensoriale, provinciale ed intraprovinciale) e per gli altri periodici (con decentramento solo comprensoriale), con la conferma della figura del:
IL GIORNALE LOCALE
Cioè il settimanale, con destinazione per almeno il 90% degli oggetti spediti nella stessa regione in cui è edito, e con caratteristiche analoghe al quotidiano (altezza maggiore o uguale a 38 cm e larghezza superiore o uguale a 28 cm, numero di pagine superiore a 16 per singola pubblicazione).
A tale tipologia di prodotto vengono assegnate le tariffe dei quotidiani.
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Confermata anche la
DISTINZIONE TARIFFARIA PER AREE GEOGRAFICHE DI DESTINAZIONE DEGLI INVII POSTALI
Mutuandola dalla tariffazione della “posta massiva”, vengono introdotte tariffe differenziate a seconda che gli invii postali siano destinati a:
1) Aree metropolitane (AM), appartenenti ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli (CAP con terza cifra 1 o 9);
2) capoluoghi di provincia (CP) cioè, le altre città con terza cifra del CAP 1 e 9, diverse dal precedente elenco;
3) Aree Extraurbane (EU), cioè tutte le altre aree di destinazione della corrispondenza individuata dall’insieme dei CAP con terza cifra 0,5 e 8.
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Confermata, inoltre, la distinzione tariffaria a seconda che il prodotto abbia o meno ottenuto
L’OMOLOGAZIONE, LA PRELAVORAZIONE O L’INVIO STANDARD
Sono, infatti, pubblicate tre griglie tariffarie diverse a seconda che si tratti di:
a) “spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati”;
b) “spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati”;
c) “spedizioni che rispettano gli standard di accettazione non prelavorate e confezionate” ai sensi delle lettere a) e b).
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In osservanza della direttiva 2008/6/CE le tariffe e la disciplina dell’attuale decreto postale sono applicabili anche agli operatori postali abilitati alla fornitura di servizi postali universali sul territorio nazionale diversi dal fornitore del servizio universale (Poste Italiane SpA)
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Confermate anche le tariffe (senza aumenti) dei PIEGHI DI LIBRI. Restano esclusi dalla previsione del decreto i “pacchi con tariffa ridotta editoriale”, per i quali l’USPI ha sottoscritto una Convenzione con SDA-Express Courier.
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VALIDITA’ E DURATA
Le nuove “tariffe massime” entrano in vigore dal 1° settembre 2011 e restano applicabili fino al 31 dicembre 2012.
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Il decreto interministeriale ha riguardo soltanto alle tariffe di spedizione postale. Pertanto restano confermate la disciplina e le esclusioni dal regime tariffario ROC, introdotti dal DL 353/2003 convertito nella legge 46/2004: ovverosia l’iscrizione al ROC, il tetto pubblicitario del 45% a numero, l’abbonamento oneroso e l’invio (al 50%) direttamente ai destinatari paganti.
Confermate anche le esclusioni (giornali free-press, cataloghi, pubblicazioni di enti pubblici, pubblicazioni postulatorie e pornografiche...) e l’applicazione della tariffa più bassa per quelle pubblicazioni che dichiarano una tiratura inferiore alle ventimila copie a numero.
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ABROGATO L’OBBLIGO DI FAR DOMANDA ALLE POSTE ENTRO IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO PER QUELLO SUCCESSIVO
Il DPR 25/11/2010, N. 223, concernente il “Regolamento recante semplificazioni e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23/12/2010) all’articolo 21 (Abrogazioni), ha cancellato l’obbligo della domanda da presentare alle Poste Italiane, entro il 30 settembre di ogni anno, da parte degli editori che si avvalevano della Tariffa ROC e della tariffa no-profit, confermandole per l’anno successivo.
Pertanto, la domanda alle Poste non deve più essere presentata.
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TARIFFE NO-PROFIT
Un intervento sulle “tariffe no-profit” almeno per equipararle alle tariffe ROC, è atteso nel “decreto sviluppo” che dovrà essere emanato a settembre 2011.
In tale sede ci auguriamo che il Governo accolga le più volte reiterate richieste dell’USPI.
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'art. 1 comma 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2004, n. 46.
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e ss.mm.ii.;
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265;
Visto il decreto 13 novembre 2002 del Ministero dello sviluppo economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
Visto il decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali";
Visto il decreto l febbraio 2005 del Ministero dello sviluppo economico (ex Comunicazioni) di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali";
Visto il decreto legge l ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67 /CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in particolare l'art. 10-sexies, comma 4;
Visto il decreto 30 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante tariffe postali agevolate per l'editoria;
Considerata la crescente criticità di disponibilità finanziarie da destinare alle agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali;
Considerato che la temporanea applicazione delle tariffe piene ha determinato una forte sofferenza per le imprese del settore ed una conseguente contrazione delle spedizioni suscettibile di riflettersi anche sul pluralismo dell'informazione;
Ritenuta la necessità di consentire alle imprese editrici la possibilità di accedere al servizio postale a tariffe economiche sostenibili anche mediante la previsione di un aumento graduale delle tariffe applicate fino al 31 marzo 2010;
Ritenuta la necessità di adottare misure di accompagnamento alla trasposizione della direttiva 2008/6/CE nell'ordinamento nazionale;
Visto l'art. 2, comma l bis, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163;
Ritenuta pertanto la necessità di determinare le tariffe massime per la spedizione di prodotti editoriali anche mediante differenziazione delle tariffe per area geografica di destinazione degli invii, al fine di correlare maggiormente le tariffe ai costi, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e ss.mm.ii. nonché con i princìpi di cui ai considerando nn. 38 e 39 della menzionata direttiva 2008/6/CE;
Ritenuta la necessità che dall'applicazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e a carico del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, di cui alla nota prot. 377/10 dell'8 ottobre 2010 nonché alla comunicazione e-mail di pari data;
Vista la comunicazione e-mail del Ministero dell'economia e delle finanze Ragioneria generale dello Stato dell'8 ottobre 2010;
Ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, alle spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica fino al 31 dicembre 2012 l'art. 3, comma 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
Ai sensi della disposizione di legge sopra menzionata ed in considerazione della specificità del settore, le tariffe massime per le spedizioni di cui al presente decreto sono determinate senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si applicano a partire dal 1° settembre 2010 fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 2
Le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, accedono alle tariffe massime disposte dal presente decreto.
Articolo 3
Le tariffe massime per la spedizione per l'Italia in abbonamento postale di pubblicazioni quotidiane o con minimo due uscite a settimana sono determinate negli allegati al presente decreto.
L’allegato A dispone relativamente a:
- tariffe applicabili dal 1° settembre 2010 fino al 31 dicembre 2010;
- tariffe applicabili dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 agosto 2011.
L’allegato B dispone relativamente a:
- tariffe applicabili a decorrere dal 1° settembre 2011.
Le tariffe massime di cui al presente articolo sono distinte per aree geografiche come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" in:
a) area metropolitana (AM), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei Codici di Avviamento Postale (di seguito CAP) con terza cifra l o 9, appartenenti ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;
b) capoluogo di provincia (CP), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra l o 9, diversi da quelli ricadenti nelle Aree metropolitane;
c) area extraurbana (EU), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0,5 o 8.
Articolo 4
Le tariffe massime di cui all'art. 3 del presente decreto si applicano anche alle pubblicazioni che soddisfano ciascuna delle caratteristiche di seguito elencate:
- altezza superiore o uguale a 38 cm e larghezza superiore o uguale a 28 cm;
- numero di pagine superiore a 16 per singola pubblicazione;
- una uscita a settimana;
- destinazione per almeno il 90% degli oggetti spediti da ciascuna testata nella stessa Regione in cui sono edite.
Articolo 5
Le tariffe massime per la spedizione per l'Italia in abbonamento postale di riviste con meno di due uscite a settimana sono determinate negli allegati al presente decreto.
L’allegato C dispone relativamente a:
- tariffe applicabili dal 1° settembre 2010 fino al 31 dicembre 2010;
- tariffe applicabili dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 agosto 2011.
L’allegato D dispone relativamente a:
- tariffe applicabili a decorrere dal 1° settembre 2011.
Le tariffe massime di cui al presente articolo sono distinte per aree geografiche come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” in:
d) area metropolitana (AM), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei Codici di Avviamento Postale (di seguito CAP) con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;
e) capoluogo di provincia (CP), area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o 9, diversi da quelli ricadenti nelle Aree metropolitane;
f) area extraurbana (EU), area di destinazione della corrispondenza individuata uail'insieme dei CAP con terza cifra 0,5 o 8.
Articolo 6
Le tariffe massime per la spedizione per l'Italia di libri mediante pieghi sono determinate nell'allegato E.
Articolo 7
l. L'accesso alle tariffe massime previste dal presente decreto è subordinato al rispetto, da parte delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri di cui all'art. l, comma l,del Decreto Legge n. 353, 24 dicembre 2003, convertito, con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2004, n. 46, e ss.mm.ii., degli standard di accettazione predisposti e pubblicati dal Fornitore del servizio universale sul proprio sito web, nonché su quello dell'Autorità di Regolamentazione del Settore Postale.
2. Sono "spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti non omologati", ed accedono alle relative tariffe, le spedizioni conformi alle condizioni tecniche che definiscono modalità di prelavorazione e confezionamento, predisposte e pubblicate sul proprio sito web dal Fornitore del servizio universale, nonché su quello dell' Autorità di Regolamentazione del Settore Postale
3. Sono "spedizioni correttamente prelavorate e confezionate di prodotti omologati", ed accedono alle relative tariffe, le spedizioni di cui al comma 2 rese conformi anche alle condizioni tecniche che definiscono procedure e modalità operative per l'omologazione, predisposte e pubblicate sul proprio sito web dal Fornitore del servizio universale, nonché su quello dell' Autorità di Regolamentazione del Settore Postale.
4. Alle spedizioni che rispettano gli standard di accettazione di cui al comma l non prelavorate e confezionate ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano, nei primi sessanta giorni dall' entrata in vigore del presente decreto, le tariffe previste per le spedizioni omologate con destinazione ExtraUrbana, corrispondenti allo scaglione di peso e alle quantità oggetto della spedizione.
Articolo 8
Sono abrogate le disposizioni di cui ai decreti interministeriali del 13 novembre 2002 e del l febbraio 2005 citati in premessa nella parte in cui dispongono in merito alle tariffe agevolate per i prodotti postali spediti dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri di cui all'art. l del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
Restano confermate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto 30 marzo 2010 del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo 9
Le disposizioni del presente decreto possono essere oggetto di modifica in esito agli effetti derivanti dalla trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2008/6/CE menzionata nelle premesse.
In particolare, dal 1° gennaio 2011 le tariffe e la disciplina di cui al presente decreto sono applicabili anche agli operatori postali abilitati alla fomitura di servizi postali universali sul territorio nazionale diversi dal fornitore del servizio universale. Con la medesima decorrenza è consentito agli operatori postali di stipulare singoli accordi che prevedano, in presenza di particolari condizioni quali volumi, concentrazione geografica o temporale, l'applicazione di tariffe più favorevoli per la spedizione di prodotti editoriali.
Articolo 10
Gli allegati di cui alle lettere A, B, C, D, E di cui agli articoli 3-5-6 costituiscono parte integrante del presente decreto.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO