VARATO IL NUOVO REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC)
Entrato in vigore il 2 marzo 2009 – E’ il nuovo “testo unico” in materia di gestione del ROC, avendo abrogato tutte le disposizioni istitutive e modificative precedenti – Previste la revisione della modulistica e la cancellazione d’ufficio dal Registro – Prorogato al 31 luglio il termine per la “comunicazione annuale” all’Autorità – Possibili deroghe ai Co.Re.Com territoriali
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio scorso, della Delibera n. 666/08/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che ha approvato il nuovo Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del “Registro degli operatori di comunicazione (ROC)”, l’Autorità sul proprio sito (www.agcom.it) ha pubblicato una nota esplicativa e riassuntiva delle modificazioni introdotte con il nuovo Regolamento del ROC.
La nota, che di seguito riportiamo integralmente, è a firma del Direttore del Servizio ispettivo e Registro, Avv. Nicola Sansalone.
«Il 31 gennaio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la delibera n. 666/08/CONS con la quale è stato approvato un nuovo Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.).
Il nuovo regolamento ha abrogato le disposizioni contenute nella delibera n. 236/01/CONS e nelle successive modifiche intervenute nel corso di questi anni, costituendo un testo unico in materia di tenuta e gestione del ROC ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (2 marzo 2009).
In sintesi, l’attività di revisione ha, tra l’altro, previsto:
- un ampliamento del numero dei soggetti tenuti all’iscrizione, alla luce degli interventi legislativi (art. 2, comma 1, lett. a, b, c, i 2);
- la revisione della modulistica alla luce delle nuove tipologie di operatori tenute all’iscrizione al ROC sia delle esigenze amministrative emerse nella gestione del registro.
- una nuova definizione di agenzia di stampa nazionale (art. 2, comma 1, lett. g) ;
- la riduzione del termine per la conclusione del procedimento di iscrizione da sessanta a trenta giorni (art. 7, comma 1);
- la previsione della cancellazione d’ufficio dal Registro (art.12 comma 6);
- la trasmissione telematica delle comunicazioni da rendere al Registro (art.13);
- la pubblicazione sul sito web dell’Autorità dei dati generali relativi ai soggetti iscritti al Registro (art. 19);
- la possibilità di conferire le deleghe ai Co.Re.Com. (che ne faranno richiesta) per la gestione del Registro (art. 25);
- la previsione di un codice alfa numerico identificativo degli impianti radiotelevisivi presenti nella Sezione speciale impianti radiotelevisivi del Registro(art. 21, comma 3);
- un ampliamento del termine, (da trenta a sessanta giorni) per comunicare le variazioni con un sistema interattivo relative agli impianti radiotelevisivi, (All. C, n. 3).
- la pubblicazione delle informazioni relative alla denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede legale, attività e numero ROC dei soggetti iscritti al Registro sul sito web dell’Autorità.
In particolare, l’ampliamento dei soggetti tenuti all’iscrizione al Registro e le novità apportate dalla riforma del diritto societario, soprattutto in relazione ai diversi modelli di governance, hanno comportato la revisione del modulo attualmente utilizzato (modello 4/ROC).
Tutta la nuova modulistica reca una nuova intestazione (da REG a ROC) che consentirà di agevolare la ricerca documentale riferita a periodi anteriori o posteriori all’entrata in vigore del nuovo regolamento.
Con riferimento ai termini di presentazione della domanda d’iscrizione al Registro, è stato previsto che la domanda sia presentata entro sessanta giorni dalla data di inizio delle attività e nel caso in cui l’inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l’iscrizione al Registro dovrà pertanto intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo (art. 5, comma 5).
Con riferimento ai termini per la conclusione dei procedimenti di iscrizione, in conformità a quanto previsto dalle nuove norme in materia di procedimento amministrativo, il termine è stato ridotto da sessanta a trenta giorni, salvo non sia necessaria un’integrazione della documentazione presentata (art. 7, comma 1).
La norma relativa all’iscrizione d’ufficio (art. 20 vecchio testo) è stata assorbita dall’art. 7, commi 3, 4 e 5 ove è comunque previsto che nei casi in cui non sia presentata la documentazione integrativa richiesta o la domanda di iscrizione nei termini, il responsabile del procedimento diffida il soggetto a presentare regolare domanda e se del caso procede all’acquisizione della documentazione necessaria tramite il Nucleo della Guardia di Finanza, ai fini dell’iscrizione d’ufficio.
E’ inoltre prevista la cancellazione d’ufficio degli operatori iscritti al ROC, nei casi in cui, in seguito alla visura camerale, il soggetto risulti cancellato dal Registro nazionale delle imprese a seguito di procedure concorsuali o per cessazione dell’attività. (art. 12, comma 6). L’elenco delle cancellazioni d’ufficio è pubblicato sul sito web dell’Autorità (art.12, comma 7).
E’ prescritto l’invio telematico di tutte le comunicazioni cui i soggetti iscritti sono tenuti a comunicare al Registro (art. 13). Questa previsione consentirà di gestire in modo più rapido ed efficiente le numerose comunicazioni che pervengono al Registro, consentendo un aggiornamento in tempo reale del Registro.
Il termine per la trasmissione della comunicazione annuale telematica cui gli operatori iscritti sono tenuti, è rimasto invariato per le società di capitali e le cooperative, ovvero trenta giorni dall’assemblea che approva il bilancio mentre è stato allungato al 31 luglio per i restanti soggetti.
Le norme relative alle dichiarazioni proprie dei soggetti obbligati sono state poste al di fuori del testo regolamentare, prevedendo delle “istruzioni” per la presentazione della domanda di iscrizione nel R.O.C., in modo da descrivere in modo chiaro e puntuale le informazioni necessarie da rendere al Registro, (All. B).
E’stata prevista la possibilità di conferire, mediante deleghe, ai Co.Re.Com. che ne faranno specifica richiesta la gestione del R.O.C. a livello territoriale (art. 25).
E’ stata, inoltre, rivisitata anche la disciplina relativa al “Catasto Nazionale delle frequenze”, che costituisce la Sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione, istituita con la delibera n. 502/06/CONS del 2 agosto 2006 anch’essa abrogata dalla delibera 666/08/CONS (art. 26).
L'evoluzione delle attività di implementazione del catasto delle frequenze radiotelevisive prevede adesso una nuova e più facile modalità di gestione del database attraverso l’utilizzo della rete internet.
Ciò consente a ciascun operatore di avere in linea i dati tecnici dei propri impianti radioelettrici e di effettuarne i relativi aggiornamenti, in modalità singola o massiva, attraverso tecniche di tracciamento degli accessi al database che consentono, altresì, di ricostruire la "storia" dell'impianto stesso.
La realizzazione del database del catasto delle frequenze consente di riconoscere ogni impianto attraverso un proprio codice identificativo alfa-numerico di nove caratteri, in modo da consentire la tracciabilità di ogni impianto (art. 21, comma 3). Il termine entro cui gli operatori sono tenuti a comunicare ogni variazione relativa agli impianti, al fine di tener conto delle complesse operazioni di spegnimento progressivo degli impianti è stato ampliato da trenta a sessanta giorni, (All. C, n. 3).
Relativamente alla pubblicità dei dati contenuti nel registro, entro tre mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, saranno pubblicati i dati relativi alla denominazione, al codice fiscale, alla sede legale, al numero R.O.C. attribuito a ciascun iscritto nonché al tipo di attività svolta degli operatori presenti nel data base, (art. 19, comma 1).
Ciascun soggetto iscritto ha comunque l’onere di verificare la rispondenza dei dati pubblicati (art. 19, comma 2)».
Il Direttore
Nicola Sansalone
ISCRIZIONE AL ROC
La legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249 individua, tra le competenze dell’Autorità, in particolare all'art. 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6, la tenuta del Registro unico degli Operatori di comunicazione (di seguito R.O.C.).
Il ROC ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
Con delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, che entrerà in vigore il 2 marzo 2009, è stato approvato il nuovo Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.)
Il nuovo regolamento ha abrogato le disposizioni contenute nella delibera n. 236/01/CONS e nelle successive modifiche intervenute nel corso di questi anni, costituendo un testo unico in materia di organizzazione e tenuta del R.O.C.
Dal 2 marzo 2009 ai sensi della delibera 666/08/CONS sono tenuti all’iscrizione i seguenti soggetti:
a) gli operatori di rete;
b) i fornitori di contenuti;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
d) i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
e) le imprese concessionarie di pubblicità;
f) le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
g) le agenzie di stampa a carattere nazionale;
h) gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
i) i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
j) le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.
Sino al 1 marzo 2009 resta in vigore la disciplina approvata con la delibera 236/01/CONS e successive modifiche e pertanto sino a tale data obbligati all’iscrizione sono i seguenti soggetti:
1. i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
2. le imprese concessionarie di pubblicità;
3. le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
4. le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
5. le agenzie di stampa di carattere nazionale;
6. i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale;
7. le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.
Modelli
La nuova modulistica allegata alla delibera 666/08/CONS sarà disponibile dal 2 marzo 2009, fino a tale data sarà utilizzabile la modulistica approvata con delibera 236/01/CONS e successive modifiche.
Le domande di iscrizione devono essere sempre corredate da una copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante o titolare dell'impresa.
Tutti i modelli sono reperibili nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 150 del 30 giugno 2001 - Serie generale. In alternativa, è possibile scaricare i gruppi di modelli dal sito dell’Autorità. I modelli scaricati sono compressi in formato ZIP e visualizzabili in formato PDF. Per poterli utilizzare occorrono pertanto i software WinZip (o compressori compatibili) ed Adobe Acrobat Reader, reperibili gratuitamente su Internet.
All'atto in cui si formalizza l'iscrizione al ROC spesso ci si chiede: quali sono i moduli ed i documenti da presentare?
A differenza dei due registri che va a sostituire (il Registro Nazionale della Stampa ed il Registro delle Imprese Radiotelevisive), per l’iscrizione e le comunicazioni al ROC non sono più richiesti documenti in copia autentica, bolli o certificati originali. In ossequio alle norme sulla semplificazione amministrativa, infatti, il Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC prevede soltanto la trasmissione all’Ufficio Registro e Assetti dell’Autorità (attualmente al Servizio Ispettivo e Registro) di alcuni modelli, che variano secondo la natura giuridica e l’attività del soggetto che richiede l’iscrizione.
Nella sottostante tabella, è riportata ogni utile indicazione sui modelli ROC (Mod. 1/ROC, Mod. 2/ ROC, Mod. 3/ ROC, ecc.) da presentare a seconda dell'attività svolta per la quale si chiede l'iscrizione al ROC.
Giova ricordare che i soggetti che svolgono più di una attività rilevante ai fini dell’iscrizione nel registro devono presentare un’unica domanda corredata dai modelli relativi a ciascuna attività esercitata.
Da ultimo, si precisa che la domanda al ROC deve essere spedita, a mezzo raccomandata A.R. e deve, altresì, essere sempre accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa individuale) in corso di validità e deve essere inviata al seguente indirizzo:
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo e Registro
Registro degli Operatori di comunicazione
Centro Direzionale
Isola B5 - Torre Francesco
80143 NAPOLI


